Quando ci apprestiamo a ristrutturare un appartamento, affinché tutti i lavori possano avere inizio nel rispetto delle leggi, il tecnico affidatario dell’incarico dovrà presentare nei tempi previsti, presso gli uffici competenti, la documentazione completa comprensiva di eventuali richieste, concessioni o autorizzazioni da inoltrare al comune. Molte sono le sigle e gli acronimi che indicano le pratiche edilizie, due su tutte sono quelle che riguardano nello specifico i lavori di ristrutturazione, la DIA e la SCIA.
La procedura S.C.I.A
La S.C.I.A., la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, viene regolamentata dall’art. 49, comma 4 bis, del D.L. 31 maggio 2010.
La procedura è semplice, il tecnico incaricato presenta all’ufficio tecnico di competenza la documentazione necessaria, il progetto corredato da una relazione tecnica firmata in cui egli assevera che i lavori previsti saranno conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. La segnalazione può essere presentata allo Sportello Unico tramite posta raccomandata, o laddove espressamente richiesto in modalità telematica, in quest’ultimo caso risulterà presentata contestualmente alla ricezione da parte dell’amministrazione. Contestualmente alla presentazione della richiesta i lavori possono iniziare. Il Comune ha però la facoltà di bloccare i lavori entro trenta giorni dall’inizio del cantiere, qualora esaminando la documentazione consegnata trovi delle discrepanze o la non conformità tecnica o giuridica.
Interventi edilizi che prevedono la presentazione della SCIA
– manutenzione ordinaria delle parti strutturali;
– restauro e risanamento conservativo delle parti strutturali;
– ristrutturazione edilizia, ad esclusione di quei lavori per cui è richiesto il permesso di costruire.
Esistono però delle varianti al P.D.C. (Permesso Di Costruire) per le quali è possibile presentare la SCIA, ovvero:
– se l’intervento non incide sui parametri urbanistici e sulle volumetrie esistenti;
– se non si altera la sagoma e la facciata dell’edificio se questo è vincolato paesaggisticamente;
– se non si modificano categoria edilizia e destinazione d’uso;
– se i lavori rispettano le prescrizioni contenute nel PDC.
E’ possibile ricorrere alla SCIA a lavori ultimati per quelle varianti del PDC in cui non vi sia una variazione sostanziale, l’unica condizione è che gli interventi rispettino le normative e le procedure d’attuazione riguardanti vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici, artistici e archeologici e di tutela del patrimonio storico.
La D.I.A.
La Dichiarazione di Inizio Attività risale all’articolo 26 della legge 47 del 1985, ma viene realmente disciplinata dagli articoli 22 e 23 del Testo Unico dell’Edilizia del 2001. Nasce con l’intento di snellire le pratiche relative ad alcuni interventi edilizi.
La procedura D.I.A.
La presentazione della domanda è identica a quella della SCIA, un tecnico abilitato depositerà presso l’ufficio comunale competente la documentazione necessaria, progetto e relazione firmata in cui assevera che i lavori saranno fatti a norma di legge e conformi ai regolamenti urbanistici vigenti e nel rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Deve essere inoltre indicato il nome della ditta che eseguirà i lavori. Presentata la domanda e trascorsi trenta giorni i lavori possono iniziare, in questo arco di tempo il comune può richiedere ulteriori integrazioni se dovesse ritenere la documentazione incompleta o in alcuni casi se non ritenuta idonea potrebbe sospendere la richiesta. A lavori ultimati si presenta un certificato di collaudo, redatto dal direttore dei lavori che attesta la conformità dei lavori con il progetto presentato.
Interventi che richiedono la presentazione della DIA
La DIA nasce per regolamentare la realizzazione di opere interne, però in un secondo momento l’ambito di applicazione è stato ampliato, indicando nella manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo le aree di applicazione, ma con la revisione del Testo Unico nel 2010 la DIA viene completamente sostituita dalla SCIA e dal CILA.
La dichiarazione di inizio attività rimane una pratica attuabile in alternativa al Permesso di Costruire nei seguenti casi:
– interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi;
– interventi di nuova costruzione disciplinati da piani urbanistici con precise indicazioni planivolumetriche;
– interventi di ristrutturazione che comportano variazioni volumetriche.