Gli interventi di efficientamento energetico e di isolamento termico sono un’incognita che ti tormenta? Nessun problema: ormai da qualche anno il Governo studia incentivi fiscali per agevolare la riqualificazione degli immobili. Ma quest’anno ha voluto fare ancora di più. Come? Grazie all’introduzione dell’ormai famoso Superbonus 110%, alias l’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Che però, va detto, ha creato un grande dibattito e non poca confusione, anche a causa dei continui slittamenti dell’entrata in vigore.
In agosto la circolare n. 24/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate aveva contribuito a fugare alcuni dubbi sulla misura. Lo scorso 5 ottobre sono stati pubblicati poi, sulla Gazzetta Ufficiale, i due decreti che rendono finalmente esecutiva la maxi detrazione fiscale. La pubblicazione è arrivata dopo uno stop voluto dalla magistratura, che chiedeva di chiarire una serie di passaggi troppo complessi della versione ministeriale estiva. Con l’obiettivo di evitare di lasciare spazio a interpretazioni dubbie del documento.
Nello specifico i due nuovi provvedimenti definiscono sia i requisiti tecnici per accedere alle agevolazioni fiscali, sia la modulistica e le modalità di trasmissione della richiesta. Ma vediamoli più nel dettaglio.
Il Decreto Requisiti, come anticipato, spiega le caratteristiche tecniche che devono soddisfare gli interventi di riqualificazione energetica ammessi dal Superbonus 110%. I nuovi requisiti si applicano esclusivamente ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre 2020. Per i cantieri avviati in precedenza sarà necessario ottenere l’asseverazione contenente la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 (data di entrata in vigore del Decreto) al 31 dicembre 2021 (data di scadenza). Il Decreto Asseverazioni, invece, chiarisce la modalità con cui deve essere sottoscritta la dichiarazione per poter beneficiare del Superbonus 110%. E precisa che l’asseverazione deve essere rilasciata da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei relativi ordini e collegi professionali, e presentata tramite il portale dell’Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), utilizzando i moduli forniti dal Ministero.
Non solo. L’invio della documentazione dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla fine dei lavori e non dovranno mancare le copie del documento di riconoscimento e della polizza assicurativa. Solo a quel punto il portale Enea rilascerà la ricevuta di trasmissione.
Chi ha diritto alla detrazione? Su questo la norma è stata da subito chiara: lo sconto si applica su prime e seconde case (ad eccezione degli immobili di lusso) e va ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Va aggiunto che l’agevolazione è stata pensata per i privati. Quindi possono usufruire degli incentivi:
- gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
i condomini; - gli istituti autonomi delle case popolari (Iacp);
- le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse e assegnati in godimento ai propri soci;
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche (solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).
Come detto qualche riga sopra, sono sempre escluse dalla fruizione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi storici o artistici).
Quali interventi sono previsti dal Superbonus 110%?
Il provvedimento prende in considerazione gli interventi trainanti, ovvero quelli obbligatori per ottenere il 110% di detrazione, e gli interventi trainati (opzionali), che sono strettamente collegati ai primi.
Nella prima categoria rientrano:
- l’isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, cioè quelle pareti che confinano verso l’esterno o ambienti non riscaldati. Il risultato dell’isolamento deve portare un miglioramento termico e coinvolgere almeno il 25% della superficie disperdente (cappotto termico);
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale già esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore – compresi gli impianti ibridi o geotermici – con impianti di microcogenerazione o a collettori solari;
- gli interventi antisismici compresi nell’attuale sisma bonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui si possono effettuare gli interventi.
E per quanto riguarda gli interventi trainati? In presenza di almeno un intervento trainante possono usufruire dell’aliquota le spese sostenute per:
- gli interventi di efficientamento energetico nei diversi limiti di detrazione o di spesa previsti per ognuno di essi;
- installazione di strumenti per la ricarica di veicoli elettrici;
- installazione di impianti solari fotovoltaici o sistemi di accumulo integrati al solare fotovoltaico (solo se eseguiti congiuntamente al cappotto termico o alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento).
Per accedere al nuovo Superbonus 110% gli interventi devono assicurare – nel loro complesso – il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari (posto che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno). Se ciò non fosse possibile, solo ed esclusivamente se l’edificio si trova già in classe A3, si deve assicurare il conseguimento della classe energetica più alta.
Quali forme di detrazione sono previste?
Il Decreto stabilisce tre modalità di detrazione:
- Detrazione diretta, che consiste nell’utilizzo diretto della detrazione pari al 110% della spesa effettuata recuperabile in cinque anni;
- cessione del credito d’imposta spettante ad altri soggetti, tra cui sono inclusi i fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni;
- contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto, fino all’annullamento dell’importo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Si noti che il fornitore che usufruisce di questa tipologia di sconto potrà recuperare il contributo scontato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di cederlo ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
La comunicazione della scelta della modalità di fruizione è attiva dallo scorso 15 ottobre e dovrà essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Il modello dovrà essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati.
Nel modello vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio.
Attenzione però, perché per poter usufruire dello sconto o della cessione c’è bisogno anche del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione. In altre parole, serve un documento che attesti il diritto a ottenere la detrazione d’imposta. Come si ottiene? Il visto di conformità è rilasciato da commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro o dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf. Ed è proprio da loro che deve essere inviato per via telematica.
Inoltre, vanno sempre conservate le fatture o le ricevute fiscali che dimostrino le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi, così come la ricevuta del bonifico bancario del pagamento.
Non solo. Potrebbero essere necessari anche altri documenti per attestare la veridicità della dichiarazione in atto: dalla visura catastale, che attesti la proprietà dell’unità, all’autorizzazione ai lavori firmata dal proprietario dell’immobile, il contratto di appalto o la lettera di incarico professionale, per i lavori in condominio il verbale dell’assemblea e infine l’autocertificazione firmata dal beneficiario della detrazione, che attesti di non fruire del Superbonus 110% su più di due unità immobiliari e che l’unità non venga utilizzata per professione o impresa.